Pagamento tardivo assegno. Per i soli assegni senza provvista, l'art. 8 della L. 386/90 consente il pagamento dell'assegno emesso dopo la scadenza del termine di presentazione (c.d. pagamento tardivo), il quale può essere eseguito o nelle mani del portatore del titolo o nelle mani del pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (o ha reso la constatazione equivalente), o presso lo stabilimento della banca trattaria mediante un deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo. In tali casi, la sanzione amministrativa non si applica se:
1) il traente effettua il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale (che è irrinunciabile) e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo;
2) e se, entro detto termine, egli fornisce al trattario oppure, in caso di protesto, al pubblico ufficiale che lo ha elevato, la prova dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del portatore del titolo con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante relativa attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. Il pagamento nei termini e nei modi sopra evidenziati consente di evitare sia l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza del Prefetto sia la c.d. revoca di sistema, vale a dire l'iscrizione, da parte dell'Istituto trattario, del nominativo del trasgressore alla Centrale Allarme Interbancaria, C.A.I., con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione a emettere assegni bancari o postali.
Al fine dell'emissione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, la quietanza (o l'attestazione di deposito) deve indicare distintamente: numero di conto corrente, numero ed importo dell'assegno, importo degli interessi, della penale, delle eventuali spese e la data del pagamento.
Una volta regolarizzato il debito, il traente deve recarsi presso la sua banca con l’assegno pagato tardivo in originale, e con una dichiarazione liberatoria emessa dal beneficiario (autenticata da un pubblico ufficiale), che attesti l’avvenuto pagamento anche della penale. Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il traente viene iscritto in C.A.I. Con tale segnalazione decade l’autorizzazione da parte del sistema bancario ad emettere assegni, ed eventuali assegni emessi dal segnalato in data successiva all’iscrizione devono essere levati al protesto (anche se coperti) con causale mancanza di autorizzazione. La segnalazione in CAI dura 6 mesi.
Per il beneficiario dell'assegno, le somme incassate a titolo di penale (10% dell’importo nominale dell’assegno) e degli interessi per ritardato pagamento rappresentano operazioni escluse da IVA ex art. 15, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
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