OGGETTO: COMPENSAZIONE VOLONTARIA DI CREDITI E DEBITI TRA
— (cognome e nome)………………........…, nato a…......…..…., il……..….., residente in ………………, via ……....…………., n. ……, cod. fisc …..………....................,
e
— (cognome e nome)……........……………, nato a……..…........, il……..….., residente in ………………, via ………………...., n. ……, cod. fisc ……….......................,
PREMESSO CHE
il sig ………………….…..è titolare di un credito di euro …………….., con scadenza il…………., nei confronti del sig ……………………, derivante da ………………………………., e che il sig ………………….....…è titolare a sua volta di un credito di euro ………………….., con scadenza il………., nei confronti del Sig …………………………, derivante da …………………….
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
le parti dichiarano estinti per compensazione i loro debiti e crediti e rilasciano reciprocamente quietanza di saldo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Sutri lì ................. Firme
Codice Civile, Sezione III - Della compensazione
Art. 1241 - Estinzione per compensazione
Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.
Art. 1242 - Effetti della compensazione
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.
Art. 1243 - Compensazione legale e giudiziale
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Art. 1244 - Dilazione
La dilazione concessa gratuitamente dal creditore non è di ostacolo alla compensazione.
Art. 1252 - Compensazione volontaria
Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti.
Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione.
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