CUPE 2013 certificazione agli utili 2012 nuovo modello. Con Provvedimento 7 gennaio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione degli utili (CUPE 2013) che recepisce le disposizioni del D.L. n. 138/2011 in merito all'unificazione delle aliquote (20 per cento). L’annesso schema di certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con le relative istruzioni, è da utilizzare per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’imposta sul reddito delle società, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2012, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Il nuovo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti sostituisce quello precedentemente approvato con provvedimento del 21 dicembre 2009.
La certificazione relativa agli utili ed agli proventi equiparati corrisposti nel 2012 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2013, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.
Clicca qui per scaricare il nuovo modello di certificazione agli utili;
Clicca qui per scaricare le istruzioni al nuovo CUPE 2013;
Clicca qui per scaricare il provvedimento del 07 gennaio 2013.
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La certificazione relativa agli utili ed agli proventi equiparati corrisposti nel 2012 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2013, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.
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